TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 4.
(Misure per la distribuzione del GPL).

Art. 6.
(Misure per la distribuzione del GPL).

      1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente:

      «Art. 16-bis. - (Locazione dei serbatoi di GPL installati presso gli utenti). - 1. Le aziende distributrici di GPL, proprietarie dei serbatoi installati presso gli utenti, devono concederli in locazione. Il locatario ha facoltà di acquistare il gas in regime di libera concorrenza e il proprietario non ha alcun diritto di esclusiva per quanto concerne i rifornimenti. I serbatoi possono essere rimossi a richiesta del locatario, decorsi cinque anni dalla loro installazione, a cura e a spese del locatore. Alla scadenza, il contratto di locazione è rinnovato automaticamente per altri cinque anni, salva disdetta comunicata dal locatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché il canone per la locazione sia tale da far conseguire un ragionevole utile al locatario, in relazione all'investimento effettuato, con l'esclusione di possibili rendite di posizione. Agli adempimenti amministrativi relativi all'installazione e alla gestione del serbatoio e alla relativa assicurazione provvede l'azienda che ne ha la proprietà.
      2. Le regioni e i comuni adeguano le proprie norme alle disposizioni del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

      1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente:

      «Art. 16-bis. - (Misure per la distribuzione di GPL). - 1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di GPL, per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto, la locazione e il comodato dello stesso, ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.
      2. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi e di acquisire in locazione o riscattare il serbatoio, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, nel rispetto dei parametri massimi fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
      3. Nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto del serbatoio, le condizioni di fornitura di GPL non possono avere durata superiore ad un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime di esclusiva.
      4. Nel caso in cui l'utente opti per la locazione o il comodato del serbatoio i relativi contratti di fornitura non possono


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      3. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in essere alla data dell'entrata in vigore del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla stessa data».

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2006, nonché ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con il citato articolo 16-bis.

avere durata superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto o di locazione del serbatoio ai sensi di quanto previsto nei commi 1 e 2, nonché le modalità di acquisto del prodotto, fermo restando, in caso di locazione, il divieto di regime di esclusiva.

      5. I contratti di fornitura del GPL nei casi di cui al comma 4 sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salva disdetta da comunicare almeno trenta giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta la ditta proprietaria ha il diritto, o, se richiesto, l'obbligo, di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.

      6. I commi 7 e 8 dell'articolo 18 del presente decreto non si applicano nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto o la locazione del serbatoio.

      7. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel comma 4, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, secondo le tempistiche indicate nella normativa tecnica di riferimento e rilasciando apposita certificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. Nel caso di acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel comma 3, l'utente richiede la medesima certificazione ad uno dei soggetti previsti dal citato testo unico n. 380 del 2001.

      8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo».


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        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione.
 

Art. 7.
(Interpretazione autentica dell'articolo 22 del R.D. 23 agosto 1890 n. 7088, e adeguamenti normativi a tutela dei clienti finali direttamente connessi alle reti di trasporto di gas naturale).
 

      1. L'articolo 22 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, recante disposizioni sui misuratori di gas, deve intendersi nel senso che i sistemi di misura per le immissioni e le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto del gas naturale, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto, alle reti di distribuzione, nonché agli stoccaggi di gas naturale, non sono soggetti ad approvazione di modello. Il livello di tutela previsto dalle norme di materia di controllo metrologico resta assicurato, a tutti gli effetti di legge, mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo le modalità stabilite nei codici approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che indicano altresì i soggetti incaricati del controllo.

        2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con uno o più decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali su sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti finali. I sistemi di misura in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni

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  in materia di metrologia legale entro il termine di cinque anni dalla stessa data.